Sentenza 255/2022 (ECLI:IT:COST:2022:255)
Massima numero 45239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/11/2022;  Decisione del  23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45233  45234  45235  45236  45237  45238  45240  45241  45242


Titolo
Impiego pubblico - In genere - Disciplina del rapporto di lavoro - Rapporti lavorativi già in essere - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile - Profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - Riconducibilità alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente). (Classif. 131001).

Testo

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono a monte, in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. (Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44761; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 324/2010 - mass. 35020).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. e dell'art. 3, lett. a, dello statuto speciale - l'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccede dalla competenza statutaria, poiché prevede una disciplina specifica, valevole per la sola Regione autonoma Sardegna, che consente di prorogare in modo generalizzato gli incarichi dirigenziali regionali in corso di esecuzione, mentre invece l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha un effetto unificante delle regole inerenti all'accesso nelle pubbliche amministrazioni).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  22/11/2021  n. 17  art. 5  co. 26

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte