Sentenza 417/2005 (ECLI:IT:COST:2005:417)
Massima numero 29943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/11/2005;  Decisione del  09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 16/11/2005
Massime associate alla pronuncia:  29942  29944  29945  29946  29947  29948


Titolo
SENT. 417/05 B. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - POSSIBILITÀ PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI ACQUISTARE BENI E SERVIZI MEDIANTE LE COSIDDETTE CONVENZIONI CONSIP E, IN ALTERNATIVA, DI UTILIZZARE I PARAMETRI DI PREZZO-QUALITÀ, STABILITI DA DETTE CONVENZIONI, COME LIMITI MASSIMI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COMPARABILI - PREVISIONE DELL’OBBLIGO, PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DI TRASMETTERE, IN CASO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN MODO AUTONOMO, I RELATIVI PROVVEDIMENTI ALLE STRUTTURE ED UFFICI INTERNI PREPOSTI AL CONTROLLO DI GESTIONE - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA - DENUNCIATA NATURA DI MERO DETTAGLIO DI TALI PREVISIONI, NON RICONDUCIBILI NÉ A PRINCÌPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA NÉ A PRINCÌPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO O A NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI DELLA REPUBBLICA - ASSERITO CONTRASTO CON LE NORME STATUTARIE ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELL’«ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE» E DELL’«ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI» - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DELLE NORME DENUNCIATE AI PRINCIPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione e agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 4 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta. La norma censurata, che attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di scegliere fra il ricorso alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, in alternativa, l'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale. Non sussiste neppure il contrasto con le norme statutarie che attribuiscono alla Regione la potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e dell'ordinamento degli enti locali, poiché le attività dirette all'acquisto di beni o servizi non sono riconducibili a tali materie.

- V., citata, sentenza n. 36/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/07/2004  n. 168  art.   co. 

legge  30/07/2004  n. 191  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte