Sentenza 417/2005 (ECLI:IT:COST:2005:417)
Massima numero 29945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/11/2005;  Decisione del  09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 16/11/2005
Massime associate alla pronuncia:  29942  29943  29944  29946  29947  29948


Titolo
SENT. 417/05 D. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - PREVISIONE, NELL’AMBITO DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE SUGLI ENTI LOCALI, CHE LA STRUTTURA OPERATIVA CUI È ASSEGNATA LA FUNZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE FORNISCA LA CONCLUSIONE DEL CONTROLLO STESSO, OLTRE CHE AGLI AMMINISTRATORI E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ANCHE ALLA CORTE DEI CONTI - RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - DENUNCIATA INVASIONE NELLA MATERIA DEI CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI, RISERVATA ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE ED A QUELLA REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI STESSI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ED IRRAGIONEVOLE INTERFERENZA FRA CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E ACCERTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - OBBLIGO CONSIDERATO «ESPRESSIONE DI UN COORDINAMENTO MERAMENTE INFORMATIVO» RICONDUCIBILE AI PRINCIPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, sollevata in riferimento agli artt. 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e al principio di leale collaborazione. La disposizione censurata si limita a porre a carico delle strutture operative interne degli enti locali l'obbligo di comunicare alla Corte dei conti l'esito del controllo di gestione: tale obbligo non è idoneo di per sé a pregiudicare l'autonomia delle Regioni e degli enti locali, essendo espressione di un coordinamento meramente informativo, e le norme che lo prevedono debbono ricondursi ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta "finanza pubblica allargata", allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità. A tale finalità consegue che a livello centrale si possono collocare non solo norme fondamentali che regolano la materia, ma anche norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria alla Corte dei conti.

- Sulla qualificazione dell'obbligo di comunicazione quale espressione di un coordinamento meramente informativo v., citate, sentenze n. 376/2003 e 35/2005 e, per il periodo antecedente la riforma del Titolo V, le sentenze n. 279/1992, n. 412/1994, n. 421/1998.

- Sulla riconducibilità ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle norme che disciplinano obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali v., citate, sentenze n. 376/2003, n. 4/2004, n. 35/2005, n. 64/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/07/2004  n. 168  art.   co. 

legge  30/07/2004  n. 191  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 9

Altri parametri e norme interposte