Sentenza 417/2005 (ECLI:IT:COST:2005:417)
Massima numero 29946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/11/2005; Decisione del
09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 16/11/2005
Titolo
SENT. 417/05 E. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - LIMITAZIONE DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, MISSIONI ALL’ESTERO, RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI, STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE - RICORSI DELLE REGIONI CAMPANIA, MARCHE E TOSCANA - INTRODUZIONE DA PARTE DELLO STATO DI VINCOLI CHE, RIGUARDANDO SINGOLE VOCI DI SPESA, NON COSTITUISCONO PRINCÌPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, CON CONSEGUENTE INDEBITA INGERENZA NELL’AUTONOMIA DEGLI ENTI QUANTO ALLA GESTIONE DELLA SPESA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO DI INCOSTITUZIONALITÀ.
SENT. 417/05 E. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - LIMITAZIONE DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, MISSIONI ALL’ESTERO, RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI, STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE - RICORSI DELLE REGIONI CAMPANIA, MARCHE E TOSCANA - INTRODUZIONE DA PARTE DELLO STATO DI VINCOLI CHE, RIGUARDANDO SINGOLE VOCI DI SPESA, NON COSTITUISCONO PRINCÌPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, CON CONSEGUENTE INDEBITA INGERENZA NELL’AUTONOMIA DEGLI ENTI QUANTO ALLA GESTIONE DELLA SPESA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO DI INCOSTITUZIONALITÀ.
Testo
Illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità - dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali: i commi impugnati, infatti, introducendo puntuali vincoli che riguardano le spese per beni e servizi nonché per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono vincoli che, avendo ad oggetto singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comportano un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti, ledendone l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost..
- Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, v., citate, sentenze n. 376/2003, n. 4/2004, n. 36/2004, n. 390/2004.
Illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità - dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali: i commi impugnati, infatti, introducendo puntuali vincoli che riguardano le spese per beni e servizi nonché per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono vincoli che, avendo ad oggetto singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comportano un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti, ledendone l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost..
- Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, v., citate, sentenze n. 376/2003, n. 4/2004, n. 36/2004, n. 390/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/07/2004
n. 168
art.
co.
legge
30/07/2004
n. 191
art. 1
co. 9
legge
30/07/2004
n. 191
art. 1
co. 10
legge
30/07/2004
n. 191
art. 1
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte