Sentenza 417/2005 (ECLI:IT:COST:2005:417)
Massima numero 29947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/11/2005; Decisione del
09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 16/11/2005
Titolo
SENT. 417/05 F. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - LIMITI PER LE REGIONI AL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER FINANZIARE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A PRIVATI - RICORSI DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA INDEBITA UTILIZZAZIONE DELLA NOZIONE DI SPESE DI INVESTIMENTO CONTRASTANTE CON LE DEFINIZIONI GENERALI DELL’ORDINAMENTO DELLA CONTABILITÀ DELLO STATO - NON RICONDUCIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NELL’AMBITO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - OMESSA FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI CENSURA RIGUARDO ALLA NORMA DENUNCIATA - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 417/05 F. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - LIMITI PER LE REGIONI AL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER FINANZIARE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A PRIVATI - RICORSI DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA INDEBITA UTILIZZAZIONE DELLA NOZIONE DI SPESE DI INVESTIMENTO CONTRASTANTE CON LE DEFINIZIONI GENERALI DELL’ORDINAMENTO DELLA CONTABILITÀ DELLO STATO - NON RICONDUCIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NELL’AMBITO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - OMESSA FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI CENSURA RIGUARDO ALLA NORMA DENUNCIATA - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che inserisce i commi 21-bis e 21-ter nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, sollevata per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione. Le Regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 ma omettono di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell'art. 3, oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti e si configura, perciò, come norma di favore per le Regioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che inserisce i commi 21-bis e 21-ter nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, sollevata per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione. Le Regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 ma omettono di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell'art. 3, oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti e si configura, perciò, come norma di favore per le Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/07/2004
n. 168
art.
co.
legge
30/07/2004
n. 191
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte