Sentenza 417/2005 (ECLI:IT:COST:2005:417)
Massima numero 29948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/11/2005; Decisione del
09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 16/11/2005
Titolo
SENT. 417/05 G. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - REGIONI E PROVINCE AUTONOME - LIMITI AL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER FINANZIARE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI PARAMETRI STATUTARI - OMESSA FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI CENSURA RIGUARDO ALLA NORMA DENUNCIATA - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 417/05 G. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - REGIONI E PROVINCE AUTONOME - LIMITI AL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER FINANZIARE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI PARAMETRI STATUTARI - OMESSA FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI CENSURA RIGUARDO ALLA NORMA DENUNCIATA - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che inserisce i commi 21-bis e 21-ter nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, all’art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690, agli artt. 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320. La Regione ricorrente si limita ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 ma omette di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell'art. 3, oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti e si configura, perciò, come norma di favore per le Regioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che inserisce i commi 21-bis e 21-ter nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, all’art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690, agli artt. 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320. La Regione ricorrente si limita ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 ma omette di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell'art. 3, oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti e si configura, perciò, come norma di favore per le Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/07/2004
n. 168
art.
co.
legge
30/07/2004
n. 191
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
Altri parametri e norme interposte
legge 26/11/1981
n. 690
art. 11
decreto legislativo 28/12/1989
n. 431
art. 2
decreto legislativo 28/12/1989
n. 431
art. 6
decreto legislativo 22/04/1994
n. 320
art. 1