Ordinanza 420/2005 (ECLI:IT:COST:2005:420)
Massima numero 29951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  09/11/2005;  Decisione del  09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 23/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 420/05. PROFESSIONI - ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - GIUDIZI DI VALUTAZIONE - OBBLIGO DI ESPLICITA MOTIVAZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE IN BASE AL DIRITTO VIVENTE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ - QUESTIONE PROSPETTATA AL FINE DI AVALLO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal momento che essa si traduce in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione, attività, questa, rimessa al giudice di merito.

- Sulla medesima questione e nello stesso senso v, citate, ord. n. 466 del 2000 e ord. n. 233 del 2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/1990  n. 241  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte