Ordinanza 421/2005 (ECLI:IT:COST:2005:421)
Massima numero 29952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
09/11/2005; Decisione del
09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 23/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 421/05. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - SOCIETÀ - PICCOLE SOCIETÀ COMMERCIALI - ESONERO DAL FALLIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ESERCENTI UN’IMPRESA ARTIGIANALE DI PICCOLE DIMENSIONI E ALLE IMPRESE INDIVIDUALI DI ANALOGHE PICCOLE DIMENSIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 421/05. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - SOCIETÀ - PICCOLE SOCIETÀ COMMERCIALI - ESONERO DAL FALLIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ESERCENTI UN’IMPRESA ARTIGIANALE DI PICCOLE DIMENSIONI E ALLE IMPRESE INDIVIDUALI DI ANALOGHE PICCOLE DIMENSIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurato nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento rispetto alla società artigiana, le novità legislative segnalate dal rimettente sono irrilevanti rispetto al criterio, enunciato da questa Corte con la sent. n. 266 del 1994, secondo cui la disciplina dell’impresa artigiana costituisce oggetto di un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non limitabili esclusivamente al problema dell’assoggettabilità al fallimento, il che esclude, come già statuito nella sentenza n. 54 del 1991, la violazione dell’art. 3 Cost.. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento tra impresa collettiva ed individuale, non può dirsi che la norma sia manifestamente irragionevole e che il legislatore abbia fatto uso della sua discrezionalità in modo da violare il principio di cui all’art. 3 Cost..
- V., citate, sent. n. 54 del 1991 e sent. n. 266 del 1994.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurato nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento rispetto alla società artigiana, le novità legislative segnalate dal rimettente sono irrilevanti rispetto al criterio, enunciato da questa Corte con la sent. n. 266 del 1994, secondo cui la disciplina dell’impresa artigiana costituisce oggetto di un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non limitabili esclusivamente al problema dell’assoggettabilità al fallimento, il che esclude, come già statuito nella sentenza n. 54 del 1991, la violazione dell’art. 3 Cost.. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento tra impresa collettiva ed individuale, non può dirsi che la norma sia manifestamente irragionevole e che il legislatore abbia fatto uso della sua discrezionalità in modo da violare il principio di cui all’art. 3 Cost..
- V., citate, sent. n. 54 del 1991 e sent. n. 266 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte