Impiego pubblico - In genere - Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, con riguardo al personale della Protezione civile regionale, prevede l'istituzione di una indennità pensionabile analoga a quella percepita dal personale della Protezione civile nazionale). (Classif. 131001).
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita in via esclusiva al legislatore statale. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 5, comma 29, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, con riguardo al personale della Protezione civile regionale, prevede l'istituzione di una indennità pensionabile analoga a quella percepita dal personale della Protezione civile nazionale. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile poiché, intervenendo nell'ambito del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'amministrazione regionale, si pone in contrasto con gli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, i quali stabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali, sono regolati contrattualmente e che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. La norma impugnata infatti non si limita a prevedere le risorse finanziarie necessarie al pagamento dell'indennità pensionabile al personale della protezione civile regionale, ma interviene determinando unilateralmente detta indennità, con ciò sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le parti interessate secondo i canoni della contrattazione collettiva. Le competenze statutarie devono comunque essere esercitate nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e, conseguentemente, anche delle previsioni recate dal d.lgs. n. 165 del 2001).