Ordinanza 423/2005 (ECLI:IT:COST:2005:423)
Massima numero 29954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/11/2005; Decisione del
09/11/2005
Deposito del 14/11/2005; Pubblicazione in G. U. 23/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 423/05. SANITÀ PUBBLICA - DIRIGENTE SANITARIO - OPZIONE PER IL RAPPORTO ESCLUSIVO - TERMINE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA, MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA E ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA MEDIANTE RINVIO ALLE RICHIESTE DELLA DIFESA - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE AUTOSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 423/05. SANITÀ PUBBLICA - DIRIGENTE SANITARIO - OPZIONE PER IL RAPPORTO ESCLUSIVO - TERMINE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA, MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA E ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA MEDIANTE RINVIO ALLE RICHIESTE DELLA DIFESA - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE AUTOSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente.
- Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata v., da ultimo, ord. n. 312 del 2005.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente.
- Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata v., da ultimo, ord. n. 312 del 2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co.
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co.
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 15
co.
decreto legislativo
02/03/2000
n. 49
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte