Sentenza 424/2005 (ECLI:IT:COST:2005:424)
Massima numero 29956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/11/2005;  Decisione del  16/11/2005
Deposito del 25/11/2005; Pubblicazione in G. U. 30/11/2005
Massime associate alla pronuncia:  29955


Titolo
SENT. 424/05 B. REGIONE PIEMONTE - DISCIPLINE BIO-NATURALI - REGOLAMENTAZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICAMENTE IMPUGNATE - INSCINDIBILE CONNESSIONE DELLE STESSE CON L’INTERA LEGGE REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, gli artt. 8 e 9 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, dal momento che dette norme hanno ragion d’essere in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo della legge, che si pone, nella sua interezza, in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2004  n. 13  art. 8  co. 

legge della Regione Piemonte  31/05/2004  n. 13  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27