Sentenza 425/2005 (ECLI:IT:COST:2005:425)
Massima numero 29957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/11/2005;  Decisione del  16/11/2005
Deposito del 25/11/2005; Pubblicazione in G. U. 30/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 425/05. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - INFORMAZIONI SULLE ORIGINI - AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO - ADOTTATO NATO DA DONNA CHE HA DICHIARATO DI NON VOLER ESSERE NOMINATA - VERIFICA DELLA PERSISTENZA DELLA VOLONTÀ DI ANONIMATO DELLA MADRE BIOLOGICA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DEL FIGLIO ALL’IDENTITÀ PERSONALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA ADOTTATI, LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALL’INTEGRITÀ PSICO-FISICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, censurata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica. La norma impugnata, che mira a tutelare la gestante che abbia deciso di non tenere con sé il bambino, non prevede per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, in quanto intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall’altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili. La norma, perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’irragionevole disparità fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione al riguardo: la diversità di disciplina non è, infatti, ingiustificata, dal momento che solo la prima ipotesi, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato.

Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 28  co. 7

decreto legislativo  30/06/2003  n. 196  art. 177  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte