Ordinanza 426/2005 (ECLI:IT:COST:2005:426)
Massima numero 29958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/11/2005; Decisione del
16/11/2005
Deposito del 25/11/2005; Pubblicazione in G. U. 30/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 426/05. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CIRCOLAZIONE STRADALE - SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE - PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - CONSULTA REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI NELLE MATERIE “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA” E “ORDINAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELLO STATO” - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE IN SENSO PIENAMENTE SATISFATTIVO DELLE PRETESE AVANZATE CON IL RICORSO - RINUNCIA AL RICORSO CON ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 426/05. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CIRCOLAZIONE STRADALE - SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE - PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - CONSULTA REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI NELLE MATERIE “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA” E “ORDINAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELLO STATO” - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE IN SENSO PIENAMENTE SATISFATTIVO DELLE PRETESE AVANZATE CON IL RICORSO - RINUNCIA AL RICORSO CON ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
In base all’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera d), 2, comma 3, lettere c) ed e), 4, comma 3, lettere e), f) ed m) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25, sollevata in relazione all’art. 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione.
In base all’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera d), 2, comma 3, lettere c) ed e), 4, comma 3, lettere e), f) ed m) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25, sollevata in relazione all’art. 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
25/10/2004
n. 25
art. 1
co. 2
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
25/10/2004
n. 25
art. 2
co. 3
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
25/10/2004
n. 25
art. 2
co. 3
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
25/10/2004
n. 25
art. 4
co. 3
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
25/10/2004
n. 25
art. 4
co. 3
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
25/10/2004
n. 25
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte