Ordinanza 427/2005 (ECLI:IT:COST:2005:427)
Massima numero 29959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  16/11/2005;  Decisione del  16/11/2005
Deposito del 25/11/2005; Pubblicazione in G. U. 30/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 427/05. REGIONE LOMBARDIA - DISABILE - INVALIDO CIVILE - DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA NELLE CONTROVERSIE - ASSERITA ATTRIBUZIONE ALLE ASL ED AL COMUNE DI MILANO, CON ESCLUSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL’INPS STABILITA DA UNA NORMA STATALE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA PROCESSUALE - OBBLIGO PRELIMINARE DEL GIUDICE A QUO DI INDIVIDUARE UN’INTERPRETAZIONE COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - INOSSERVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, dell’art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, secondo cui “la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del d. lgs. n. 112 del 1998, è trasferita alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al Comune di Milano; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l’esercizio della funzione trasferita”. Il giudice a quo, infatti, trascurando di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi, conseguentemente, dei propri poteri processuali, non ha compiuto il doveroso tentativo di individuare una interpretazione delle norme denunciate compatibile con la Costituzione.

- V. citata, ordinanza n. 306/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  05/01/2000  n. 1  art. 4  co. 57

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte