Ordinanza 428/2005 (ECLI:IT:COST:2005:428)
Massima numero 29960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/11/2005; Decisione del
16/11/2005
Deposito del 25/11/2005; Pubblicazione in G. U. 30/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 428/05. REGIONE TOSCANA - ACQUE MINERALI E TERMALI - BOTTIGLIE IMPIEGATE COME RECIPIENTI-MISURA - USO DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE DELL’ESPRESSIONE “CAPACITÀ NOMINALE” IN LUOGO DI QUELLA “VOLUME NOMINALE” ADOPERATA DAL LEGISLATORE STATALE, NONCHÉ ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DI ATTUAZIONE IN MATERIA RISERVATA ALLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE IN SENSO PIENAMENTE SATISFATTIVO DELLE PRETESE AVANZATE CON IL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ORD. 428/05. REGIONE TOSCANA - ACQUE MINERALI E TERMALI - BOTTIGLIE IMPIEGATE COME RECIPIENTI-MISURA - USO DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE DELL’ESPRESSIONE “CAPACITÀ NOMINALE” IN LUOGO DI QUELLA “VOLUME NOMINALE” ADOPERATA DAL LEGISLATORE STATALE, NONCHÉ ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DI ATTUAZIONE IN MATERIA RISERVATA ALLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE IN SENSO PIENAMENTE SATISFATTIVO DELLE PRETESE AVANZATE CON IL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, commi 2 e 3, e dell’art. 49, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38, sollevate in relazione all’art. 117, primo e secondo comma, lettere r) ed e), e sesto comma, della Costituzione. Dopo la proposizione del ricorso, infatti, è intervenuto un mutamento sostanziale del quadro normativo, consistente nell’intervento legislativo della Regione Toscana, la quale, con la legge 1° febbraio 2005, n. 21, ha, in parte, modificato e, in parte, abrogato le norme impugnate, determinando la piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente e la connessa impossibilità di consolidamento di ogni eventuale effetto prodotto dalla disciplina impugnata.
- V., citate, sentt. nn. 304 del 2005 e 424 del 2004.
Cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, commi 2 e 3, e dell’art. 49, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38, sollevate in relazione all’art. 117, primo e secondo comma, lettere r) ed e), e sesto comma, della Costituzione. Dopo la proposizione del ricorso, infatti, è intervenuto un mutamento sostanziale del quadro normativo, consistente nell’intervento legislativo della Regione Toscana, la quale, con la legge 1° febbraio 2005, n. 21, ha, in parte, modificato e, in parte, abrogato le norme impugnate, determinando la piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente e la connessa impossibilità di consolidamento di ogni eventuale effetto prodotto dalla disciplina impugnata.
- V., citate, sentt. nn. 304 del 2005 e 424 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
27/07/2004
n. 38
art. 37
co. 2
legge della Regione Toscana
27/07/2004
n. 38
art. 37
co. 3
legge della Regione Toscana
27/07/2004
n. 38
art. 49
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte