Sentenza 255/2022 (ECLI:IT:COST:2022:255)
Massima numero 45241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
23/11/2022; Decisione del
23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Titolo
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Proroga al 31 dicembre 2022 della validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccedenza dalla competenza statutaria - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Proroga al 31 dicembre 2022 della validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccedenza dalla competenza statutaria - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lett. l), Cost. e all'art. 3, lett. a), dello statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che proroga al 31 dicembre 2022 la validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione. Le censure sono formulate in modo generico e assertivo con riguardo alle singole fattispecie oggetto di censura. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare in modo apodittico che la disposizione regionale violerebbe gli evocati parametri, ma non fornisce argomentazioni con riferimento alla loro asserita lesione.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lett. l), Cost. e all'art. 3, lett. a), dello statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che proroga al 31 dicembre 2022 la validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione. Le censure sono formulate in modo generico e assertivo con riguardo alle singole fattispecie oggetto di censura. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare in modo apodittico che la disposizione regionale violerebbe gli evocati parametri, ma non fornisce argomentazioni con riferimento alla loro asserita lesione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
22/11/2021
n. 17
art. 6
co. 32
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte