Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO – DENUNCIATA EVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI IN LUOGO DI QUELLE STATUTARIE - REIEZIONE.
SENT. 431/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO – DENUNCIATA EVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI IN LUOGO DI QUELLE STATUTARIE - REIEZIONE.
Testo
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sul rilievo che il ricorso in via principale prospetterebbe la violazione di norme costituzionali che non riguarderebbero neppure in astratto la Provincia: nella specie, infatti, il ricorso introduttivo, oltre a rivendicare, in base alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, la competenza statale nella materia disciplinata dalla legge provinciale, lamenta che le norme impugnate non rinvengano alcun titolo legittimante nello statuto speciale di autonomia. Tale riferimento al superamento della competenza statutaria è sufficiente a ritenere ammissibili, sotto il profilo dell’individuazione del parametro, le questioni sollevate.
- V., citata, sentenza n. 185/2004.
- Sulla inammissibilità di questioni di legittimità sollevate in via principale con ricorsi che facciano esclusivo riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, senza evocare a parametro le corrispondenti disposizioni statutarie v., citate, sentenze n. 213/2003, n. 8/2004, n. 65, n. 202, n. 203 e n. 304/2005.
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sul rilievo che il ricorso in via principale prospetterebbe la violazione di norme costituzionali che non riguarderebbero neppure in astratto la Provincia: nella specie, infatti, il ricorso introduttivo, oltre a rivendicare, in base alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, la competenza statale nella materia disciplinata dalla legge provinciale, lamenta che le norme impugnate non rinvengano alcun titolo legittimante nello statuto speciale di autonomia. Tale riferimento al superamento della competenza statutaria è sufficiente a ritenere ammissibili, sotto il profilo dell’individuazione del parametro, le questioni sollevate.
- V., citata, sentenza n. 185/2004.
- Sulla inammissibilità di questioni di legittimità sollevate in via principale con ricorsi che facciano esclusivo riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, senza evocare a parametro le corrispondenti disposizioni statutarie v., citate, sentenze n. 213/2003, n. 8/2004, n. 65, n. 202, n. 203 e n. 304/2005.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte