Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  28/11/2005;  Decisione del  28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  29963  29965  29966  29967  29968  29969  29970  29971  29972  29973  29974  29975  29976  29977  29978


Titolo
SENT. 431/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – VALORIZZAZIONE NEL TERRITORIO PROVINCIALE - RIFERIMENTO AD UN PERIODO DI SERVIZIO DA SEI A DODICI MESI, ANZICHÉ DI DODICI MESI COME PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - RICORSO DEL GOVERNO – INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 limitatamente alle parole “per un periodo variabile da 6 a 12 mesi”. La norma censurata ravvisa nel servizio civile volontario nazionale uno degli strumenti di realizzazione delle finalità – di valorizzazione della cittadinanza attiva, di apertura di nuove opportunità ai giovani, di promozione dello sviluppo sostenibile della società – perseguite dalla legge provinciale, ma, anziché attenersi alla durata complessiva del servizio civile nazionale prevista dalla legislazione statale, fa riferimento, ai fini della valorizzazione del servizio civile volontario dietro compensi, crediti e benefici, ad un periodo da sei a dodici mesi: con ciò essa incide su uno degli aspetti attinenti alla organizzazione del servizio, di esclusiva competenza dello Stato, in violazione del disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia “Forze armate” e la “difesa”. Pertanto, la Provincia autonoma è abilitata a contribuire alla valorizzazione del servizio civile nazionale nel territorio provinciale, ma non può discostarsi dai caratteri fondamentali del servizio come risultanti dalla normativa statale.

- Che il titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento statale nella disciplina del servizio civile nazionale vada rinvenuto nell’art. 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione è stato affermato con sentenza n. 228/2004, citata.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  19/10/2004  n. 7  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  05/04/2002  n. 77  art. 3    co. 3  

decreto legislativo  05/04/2002  n. 77  art. 6    co. 2