Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431/05 C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE – DISCIPLINA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VIGILANZA - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431/05 C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE – DISCIPLINA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VIGILANZA - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 7, comma 1, lettere d) e f) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che affida alla Provincia autonoma funzioni di programmazione e di vigilanza sull’applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile provinciale, nel cui ambito la Provincia autonoma ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. La norma impugnata, là dove disciplina, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, nonché, in vista della conseguente verifica, l’attività di vigilanza, si presta ad una lettura suscettibile di comprendere le une e gli altri in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 7, comma 1, lettere d) e f) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che affida alla Provincia autonoma funzioni di programmazione e di vigilanza sull’applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile provinciale, nel cui ambito la Provincia autonoma ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. La norma impugnata, là dove disciplina, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, nonché, in vista della conseguente verifica, l’attività di vigilanza, si presta ad una lettura suscettibile di comprendere le une e gli altri in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
19/10/2004
n. 7
art. 7
co. 1
legge provincia Bolzano
19/10/2004
n. 7
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 2