Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431/05 D. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE – APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431/05 D. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE – APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che demanda alla Giunta provinciale il compito di approvare i progetti e gli interventi di servizio civile che presentano determinati requisiti. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile provinciale, nel cui ambito la Provincia autonoma ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. Rientra, perciò, nei poteri delle Regioni e delle Province autonome orientare lo sviluppo delle iniziative attinenti al servizio civile nazionale da svolgersi sul territorio regionale o provinciale in senso conforme alle linee di indirizzo seguite dalle stesse nei vari settori interessati all’attuazione dei progetti, come pure stabilire ordini di priorità e criteri ulteriori cui attenersi nell’approvazione dei progetti stessi.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che demanda alla Giunta provinciale il compito di approvare i progetti e gli interventi di servizio civile che presentano determinati requisiti. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile provinciale, nel cui ambito la Provincia autonoma ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. Rientra, perciò, nei poteri delle Regioni e delle Province autonome orientare lo sviluppo delle iniziative attinenti al servizio civile nazionale da svolgersi sul territorio regionale o provinciale in senso conforme alle linee di indirizzo seguite dalle stesse nei vari settori interessati all’attuazione dei progetti, come pure stabilire ordini di priorità e criteri ulteriori cui attenersi nell’approvazione dei progetti stessi.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
19/10/2004
n. 7
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 6