Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431 F. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE REGIONALE – PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431 F. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE REGIONALE – PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120 della Costituzione – degli artt. 2, comma 1, lettera a), 4, commi 1 e 2, lettera i), e 10, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, che complessivamente attribuiscono alla Regione le funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile attraverso la predisposizione di apposite linee guida, comprensive dei criteri con i quali la Regione approva i progetti da comunicare all’Ufficio nazionale ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile regionale, nel cui ambito la Regione ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. Le norme impugnate, là dove disciplinano, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, si prestano ad una lettura suscettibile di comprendere tali attività in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120 della Costituzione – degli artt. 2, comma 1, lettera a), 4, commi 1 e 2, lettera i), e 10, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, che complessivamente attribuiscono alla Regione le funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile attraverso la predisposizione di apposite linee guida, comprensive dei criteri con i quali la Regione approva i progetti da comunicare all’Ufficio nazionale ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile regionale, nel cui ambito la Regione ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. Le norme impugnate, là dove disciplinano, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, si prestano ad una lettura suscettibile di comprendere tali attività in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 2
co. 1
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 4
co. 1
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 4
co. 2
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 6