Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431/05 G. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI ISCRITTI NELL’ALBO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431/05 G. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI ISCRITTI NELL’ALBO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, là dove stabilisce che i progetti in materia di servizio civile presentati dagli enti iscritti nell’albo regionale siano approvati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e nelle linee-guida regionali. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile regionale, nel cui ambito la Regione ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. La norma impugnata, là dove disciplina, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, si presta ad una lettura suscettibile di comprendere tali attività in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, là dove stabilisce che i progetti in materia di servizio civile presentati dagli enti iscritti nell’albo regionale siano approvati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e nelle linee-guida regionali. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile regionale, nel cui ambito la Regione ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. La norma impugnata, là dove disciplina, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, si presta ad una lettura suscettibile di comprendere tali attività in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte