Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431705 H. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE – ESENZIONI O RIDUZIONI SUI TRIBUTI LOCALI A FAVORE DEI VOLONTARI E DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA DEI COMUNI E CON LA POTESTÀ ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431705 H. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE – ESENZIONI O RIDUZIONI SUI TRIBUTI LOCALI A FAVORE DEI VOLONTARI E DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA DEI COMUNI E CON LA POTESTÀ ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 6, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, secondo cui la Giunta provinciale determina le esenzioni o le riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile: vero è, infatti, che è precluso alle Regioni e alle Province autonome il legiferare in materia di tributi regolati da leggi dello Stato, ancorché il relativo gettito sia loro devoluto, ma, nella specie, la disposizione denunciata non si riferisce a tale genere di tributi bensì a quelli che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Province o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva e, quindi, possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della Provincia, nel rispetto dei principi di coordinamento.
- Sulla preclusione per Regioni e Province autonome a legiferare in materia di tributi regolati da leggi statali, ancorché il relativo gettito sia loro devoluto v., citata, sentenza n. 335/2005.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 6, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, secondo cui la Giunta provinciale determina le esenzioni o le riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile: vero è, infatti, che è precluso alle Regioni e alle Province autonome il legiferare in materia di tributi regolati da leggi dello Stato, ancorché il relativo gettito sia loro devoluto, ma, nella specie, la disposizione denunciata non si riferisce a tale genere di tributi bensì a quelli che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Province o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva e, quindi, possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della Provincia, nel rispetto dei principi di coordinamento.
- Sulla preclusione per Regioni e Province autonome a legiferare in materia di tributi regolati da leggi statali, ancorché il relativo gettito sia loro devoluto v., citata, sentenza n. 335/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
19/10/2004
n. 7
art. 6
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte