Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431 I. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DEL COMPITO DI PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI BASE DEI VOLONTARI - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431 I. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DEL COMPITO DI PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI BASE DEI VOLONTARI - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che attribuisce alla Provincia il compito di promuovere la formazione di base dei volontari del servizio civile, fissando nell’ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto. Infatti, in base all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, l’Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, definisce i contenuti base per la formazione, ed i corsi di formazione generale sono organizzati dall’Ufficio nazionale, dalle Regioni e dalle Province autonome. Pertanto, la Provincia autonoma non è estranea né alla formazione di base dei volontari del servizio civile nazionale né alla individuazione delle materie, posto che la riserva in favore dell’Ufficio nazionale riguarda solo la definizione dei “contenuti base” per la formazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che attribuisce alla Provincia il compito di promuovere la formazione di base dei volontari del servizio civile, fissando nell’ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto. Infatti, in base all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, l’Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, definisce i contenuti base per la formazione, ed i corsi di formazione generale sono organizzati dall’Ufficio nazionale, dalle Regioni e dalle Province autonome. Pertanto, la Provincia autonoma non è estranea né alla formazione di base dei volontari del servizio civile nazionale né alla individuazione delle materie, posto che la riserva in favore dell’Ufficio nazionale riguarda solo la definizione dei “contenuti base” per la formazione.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
19/10/2004
n. 7
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 11
co. 3