Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431 L. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BENEFICI A FAVORE DEI VOLONTARI – CREDITI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE – ADOZIONE CON REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ESECUZIONE - RICORSO DEL GOVERNO – INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 431 L. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BENEFICI A FAVORE DEI VOLONTARI – CREDITI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE – ADOZIONE CON REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ESECUZIONE - RICORSO DEL GOVERNO – INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale: la norma, infatti, contrasta con l’art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, che affida allo Stato la determinazione degli standards dei crediti formativi spettanti ai soggetti che, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste per l’esercizio delle professioni. In questa prospettiva, l’incentivazione del servizio civile nazionale attraverso la previsione di crediti formativi per la formazione universitaria e professionale rientra nell’organizzazione unitaria del servizio civile nazionale, come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello Stato.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale: la norma, infatti, contrasta con l’art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, che affida allo Stato la determinazione degli standards dei crediti formativi spettanti ai soggetti che, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste per l’esercizio delle professioni. In questa prospettiva, l’incentivazione del servizio civile nazionale attraverso la previsione di crediti formativi per la formazione universitaria e professionale rientra nell’organizzazione unitaria del servizio civile nazionale, come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello Stato.
- V., citata, sentenza n. 228/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
19/10/2004
n. 7
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 6
Altri parametri e norme interposte
legge 06/03/2001
n. 64
art. 10
co. 2