Sentenza 255/2022 (ECLI:IT:COST:2022:255)
Massima numero 45242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/11/2022;  Decisione del  23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45233  45234  45235  45236  45237  45238  45239  45240  45241


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Previsione legislativa che determina, anche in via ipotetica, nuove spese - Necessaria indicazione dei mezzi per farvi fronte, con particolare riguardo alle spese che incidono su un esercizio in corso e alla valutazione del tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo - Applicabilità anche agli enti territoriali ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che autorizza l'amministrazione regionale a concedere un'anticipazione ai Comuni delle spese per eseguire i provvedimenti di demolizione o di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria). (Classif. 036005).

Testo

Ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, secondo quanto stabilito dall'art. 17 e dall'art. 19 della legge n. 196 del 2009, specificativo del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. L'obbligo di copertura finanziaria, applicabile anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45051; S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548; S. 384/1991 - mass. 17568; S. 6/2017 - mass. 39431).


Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. Nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti: S. 274/2017 - mass. 41125; S. 184/2016 - mass. 38970; S. 192/2012).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere un'anticipazione ai Comuni delle spese per eseguire i provvedimenti di demolizione o di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria. La norma regionale impugnata dal Governo, non contenendo alcuna quantificazione della spesa derivante dalla sua applicazione e nemmeno l'indicazione del relativo stanziamento, vìola il principio di copertura finanziaria delle spese. La finalità di adempiere alla funzione statutaria di garantire la tutela del territorio - mediante l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino relativi ad opere abusive - non può infatti giustificare una deroga al principio generale secondo cui la legge regionale che dispone una spesa deve essere corredata della esatta quantificazione e dell'indicazione della posta di bilancio, secondo le modalità previste nel d.lgs. n. 118 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  22/11/2021  n. 17  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte