Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431/05 M. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – MODALITÀ E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE – ADOZIONE CON REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ESECUZIONE - RICORSO DEL GOVERNO –INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE IN RELAZIONE AI REQUISITI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 431/05 M. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – MODALITÀ E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE – ADOZIONE CON REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ESECUZIONE - RICORSO DEL GOVERNO –INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE IN RELAZIONE AI REQUISITI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole “e i requisiti”, nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale. La norma, là dove, con riferimento agli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale operanti in ambito provinciale, prevede il potere della Provincia di stabilire, con proprio regolamento, requisiti ai fini dell’iscrizione all’albo, ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge statale, detta una misura direttamente incidente sull’organizzazione del servizio civile nazionale e sull’accesso ad esso, e perciò viola la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale, e si scontra con il disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002 secondo cui presso l'Ufficio nazionale è tenuto l'albo nazionale cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale n. 64 del 2001.
Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole “e i requisiti”, nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale. La norma, là dove, con riferimento agli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale operanti in ambito provinciale, prevede il potere della Provincia di stabilire, con proprio regolamento, requisiti ai fini dell’iscrizione all’albo, ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge statale, detta una misura direttamente incidente sull’organizzazione del servizio civile nazionale e sull’accesso ad esso, e perciò viola la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale, e si scontra con il disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002 secondo cui presso l'Ufficio nazionale è tenuto l'albo nazionale cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale n. 64 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
19/10/2004
n. 7
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 5