Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431/05 N. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE – ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DI ENTI NAZIONALI – ASSERITO ILLEGITTIMO AMPLIAMENTO DEL NOVERO DEGLI ENTI ABILITATI AD ISCRIVERSI NELL’ALBO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431/05 N. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE – ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DI ENTI NAZIONALI – ASSERITO ILLEGITTIMO AMPLIAMENTO DEL NOVERO DEGLI ENTI ABILITATI AD ISCRIVERSI NELL’ALBO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d) e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, secondo cui, nella prima sezione dell’albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo nazionale: la norma denunciata è, infatti, priva di contenuto lesivo, essendo meramente strumentale ad una ricognizione delle realtà organizzative del servizio nazionale presenti sul territorio regionale, tanto più che detta iscrizione non condiziona l’accesso al servizio, come è reso palese dal fatto che, secondo la stessa legge regionale, sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d) e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, secondo cui, nella prima sezione dell’albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo nazionale: la norma denunciata è, infatti, priva di contenuto lesivo, essendo meramente strumentale ad una ricognizione delle realtà organizzative del servizio nazionale presenti sul territorio regionale, tanto più che detta iscrizione non condiziona l’accesso al servizio, come è reso palese dal fatto che, secondo la stessa legge regionale, sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 5