Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  28/11/2005;  Decisione del  28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  29963  29964  29965  29966  29967  29968  29969  29970  29971  29972  29973  29974  29975  29976  29978


Titolo
SENT. 431/05 Q. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE REGIONALE – PRECLUSIONE ALLA PRESTAZIONE DI ULTERIORE SERVIZIO DOPO IL PRIMO - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d) e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 4, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, secondo cui l’avvenuta prestazione del servizio civile regionale preclude la possibilità di presentare ulteriore domanda, dal momento che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso precludere la possibilità di presentare un’ulteriore domanda esclusivamente per il servizio civile regionale: come tale, essa non disciplina un requisito di accesso al servizio civile nazionale e non limita, pertanto, l’accesso a questo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  23/02/2005  n. 15  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte