Sentenza 431/2005 (ECLI:IT:COST:2005:431)
Massima numero 29978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 431/05 R. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE REGIONALE - ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SISTEMA REGIONALE E COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATO FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO REGIONALE CON RISORSE NAZIONALI E CONTRASTO CON LA SPECIFICA NORMATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 431/05 R. REGIONE MARCHE – SERVIZIO CIVILE REGIONALE - ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SISTEMA REGIONALE E COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI - RICORSO DEL GOVERNO – DENUNCIATO FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO REGIONALE CON RISORSE NAZIONALI E CONTRASTO CON LA SPECIFICA NORMATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, che riguardano l’istituzione del fondo per il sistema regionale del servizio civile e le disposizioni finanziarie ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge. Nell’istituire il suddetto fondo, le disposizioni impugnate prevedono che in esso confluiscano sia quote del fondo nazionale del servizio civile, sia la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione, sia gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie, sia, infine, le donazioni di soggetti pubblici e privati; peraltro, la confluenza nel fondo di quote delle risorse del fondo nazionale non implica il denunciato finanziamento, con risorse nazionali, degli interventi del servizio civile regionale, in quanto le quote delle risorse del fondo nazionale mantengono la loro originaria caratterizzazione finalistica, come è testimoniato dalla circostanza che le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’impugnato art. 12 si riferiscono alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, con ciò intendendo escludere qualsiasi sottrazione di fondi destinati al servizio civile nazionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, che riguardano l’istituzione del fondo per il sistema regionale del servizio civile e le disposizioni finanziarie ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge. Nell’istituire il suddetto fondo, le disposizioni impugnate prevedono che in esso confluiscano sia quote del fondo nazionale del servizio civile, sia la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione, sia gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie, sia, infine, le donazioni di soggetti pubblici e privati; peraltro, la confluenza nel fondo di quote delle risorse del fondo nazionale non implica il denunciato finanziamento, con risorse nazionali, degli interventi del servizio civile regionale, in quanto le quote delle risorse del fondo nazionale mantengono la loro originaria caratterizzazione finalistica, come è testimoniato dalla circostanza che le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’impugnato art. 12 si riferiscono alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, con ciò intendendo escludere qualsiasi sottrazione di fondi destinati al servizio civile nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 12
co.
legge della Regione Marche
23/02/2005
n. 15
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/03/2001
n. 64
art. 11
co. 1 lettera b)
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art.