Sentenza 432/2005 (ECLI:IT:COST:2005:432)
Massima numero 29979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 432/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ – DENUNCIATA CARENTE ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA – REIEZIONE.
SENT. 432/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ – DENUNCIATA CARENTE ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA – REIEZIONE.
Testo
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Lombardia sotto il profilo della carente descrizione dei fatti di causa nell’ordinanza di rimessione, nella quale, secondo la parte costituita, il giudice a quo non avrebbe esplicitato le fonti o le ragioni in base alle quali il cittadino straniero ricorrente disponeva della tessera di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico di linea mentre già la legislazione regionale previgente alla norma censurata richiedeva il requisito della cittadinanza italiana per godere di tale beneficio. Non viene, infatti, in discussione, nel giudizio a quo, se la parte privata avesse o meno titolo per fruire di tale tessera, in quanto l’oggetto del ricorso è rappresentato esclusivamente dalla deliberazione di Giunta regionale riguardante la non concedibilità pro futuro del beneficio agli invalidi civili non cittadini italiani. Dunque, nessuna verifica il rimettente doveva e poteva compiere in ordine a tale aspetto della vicenda sottoposta al suo scrutinio.
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Lombardia sotto il profilo della carente descrizione dei fatti di causa nell’ordinanza di rimessione, nella quale, secondo la parte costituita, il giudice a quo non avrebbe esplicitato le fonti o le ragioni in base alle quali il cittadino straniero ricorrente disponeva della tessera di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico di linea mentre già la legislazione regionale previgente alla norma censurata richiedeva il requisito della cittadinanza italiana per godere di tale beneficio. Non viene, infatti, in discussione, nel giudizio a quo, se la parte privata avesse o meno titolo per fruire di tale tessera, in quanto l’oggetto del ricorso è rappresentato esclusivamente dalla deliberazione di Giunta regionale riguardante la non concedibilità pro futuro del beneficio agli invalidi civili non cittadini italiani. Dunque, nessuna verifica il rimettente doveva e poteva compiere in ordine a tale aspetto della vicenda sottoposta al suo scrutinio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte