Sentenza 432/2005 (ECLI:IT:COST:2005:432)
Massima numero 29980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 432/05 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ – DENUNCIATA CONTRADDITTORIETÀ DEL PETITUM – REIEZIONE.
SENT. 432/05 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ – DENUNCIATA CONTRADDITTORIETÀ DEL PETITUM – REIEZIONE.
Testo
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Lombardia in ordine alla contraddittorietà del quesito di legittimità costituzionale. Il rimettente, infatti, si è limitato a rammentare come l’art. 117 della Carta fondamentale riservi alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la formulazione dei principi fondamentali cui la legislazione concorrente delle Regioni deve uniformarsi in materia di tutela della salute, anche con riferimento allo status giuridico degli stranieri, ai quali l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 assicura parità di trattamento nell’accesso ai pubblici servizi. Nella specie, a formare oggetto del quesito di costituzionalità non è la disposizione che attribuisce il beneficio ai cittadini italiani – rispetto alla quale non è formulata alcuna richiesta di ablazione - ma la preclusione, introdotta nei confronti degli stranieri, di fruire, a parità delle restanti condizioni di legge, delle provvidenze stabilite in favore degli invalidi in tema di trasporti regionali.
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione Lombardia in ordine alla contraddittorietà del quesito di legittimità costituzionale. Il rimettente, infatti, si è limitato a rammentare come l’art. 117 della Carta fondamentale riservi alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la formulazione dei principi fondamentali cui la legislazione concorrente delle Regioni deve uniformarsi in materia di tutela della salute, anche con riferimento allo status giuridico degli stranieri, ai quali l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 assicura parità di trattamento nell’accesso ai pubblici servizi. Nella specie, a formare oggetto del quesito di costituzionalità non è la disposizione che attribuisce il beneficio ai cittadini italiani – rispetto alla quale non è formulata alcuna richiesta di ablazione - ma la preclusione, introdotta nei confronti degli stranieri, di fruire, a parità delle restanti condizioni di legge, delle provvidenze stabilite in favore degli invalidi in tema di trasporti regionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte