Sentenza 432/2005 (ECLI:IT:COST:2005:432)
Massima numero 29982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Titolo
SENT. 432/05 D. REGIONE LOMBARDIA – DISABILE – PERSONE TOTALMENTE INVALIDE – CIRCOLAZIONE GRATUITA SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE – BENEFICIO ATTRIBUITO AI SOLI CITTADINI ITALIANI E NON ANCHE AGLI STRANIERI RESIDENTI – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA – ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DEDOTTI.
SENT. 432/05 D. REGIONE LOMBARDIA – DISABILE – PERSONE TOTALMENTE INVALIDE – CIRCOLAZIONE GRATUITA SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE – BENEFICIO ATTRIBUITO AI SOLI CITTADINI ITALIANI E NON ANCHE AGLI STRANIERI RESIDENTI – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA – ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DEDOTTI.
Testo
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti, dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, come modificato dall’art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili. Il fatto che la Regione abbia introdotto un regime di favore eccedente i limiti dell’”essenziale”, sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non esclude che l’individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debba essere operata, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza, in quanto al legislatore è consentito introdurre regimi differenziati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale. Nella specie, non essendo enucleabile altra ratio che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali, la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché il relativo scrutinio va circoscritto all’interno della specifica previsione in virtù della quale la circolazione gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti in Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a coloro, fra essi, che godano della cittadinanza italiana, cittadinanza che rappresenta, così, uno specifico presupposto per l’ammissione al regime di favor e si pone come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente.
- Sulla necessità di riconoscere agli stranieri un nucleo irrinunciabile di tutela della salute v., citata, sent. n. 252 del 2001.
- V., citate, sentt. n. 62 del 1994 e 509 del 2000.
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti, dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, come modificato dall’art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili. Il fatto che la Regione abbia introdotto un regime di favore eccedente i limiti dell’”essenziale”, sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non esclude che l’individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debba essere operata, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza, in quanto al legislatore è consentito introdurre regimi differenziati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale. Nella specie, non essendo enucleabile altra ratio che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali, la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché il relativo scrutinio va circoscritto all’interno della specifica previsione in virtù della quale la circolazione gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti in Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a coloro, fra essi, che godano della cittadinanza italiana, cittadinanza che rappresenta, così, uno specifico presupposto per l’ammissione al regime di favor e si pone come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente.
- Sulla necessità di riconoscere agli stranieri un nucleo irrinunciabile di tutela della salute v., citata, sent. n. 252 del 2001.
- V., citate, sentt. n. 62 del 1994 e 509 del 2000.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/01/2002
n. 1
art. 8
co. 2
legge della Regione Lombardia
09/12/2003
n. 25
art. 5
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte