Sentenza 256/2022 (ECLI:IT:COST:2022:256)
Massima numero 45199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente de PRETIS  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  22/11/2022;  Decisione del  22/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45200  45201


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la norma della Regione Puglia che subordina al ricorrere di un requisito reddituale il diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute per taluni farmaci necessari per la cura di allergopatie). (Classif. 112003).

Testo

La censura è inammissibile se non sorretta da adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156).


La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale è richiesta non solo ai fini della valutazione della rilevanza, ma anche allo scopo di valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata. (Precedenti: S. 56/2015 - mass. 38312; S. 128/2014 - mass. 37933; O. 261/2019 - mass. 40887; O. 209/2015 - mass. 38572).

L'omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 225/2022 - mass. 45092; S. 8/2011 - mass. 35232).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bari, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, Cost. - dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2004, che subordina al ricorrere di un requisito reddituale il diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute per taluni farmaci necessari per la cura di allergopatie. Il rimettente non chiarisce se ad essere leso sia il principio di uguaglianza e, in ogni caso, non ne spiega le ragioni, né individua un idoneo tertium cui comparare la disciplina censurata. Nemmeno illustra se, a suo avviso, la disciplina regionale difetti invece di ragionevolezza, a causa dello specifico criterio reddituale introdotto quale condizione per fruire del rimborso del costo del farmaco, e non spiega se la censura intenda colpire la previsione stessa di un limite reddituale per ottenere il rimborso, o invece la circostanza che tale limite sia riferito, anziché alla condizione del singolo, a quella complessiva del nucleo familiare dell'assistito. Quanto alle censure riferite agli artt. 32 e 117, secondo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione non fornisce elementi sufficienti per valutare se si sia in presenza della violazione del nucleo incomprimibile del diritto alla salute e tratteggia il quadro normativo in modo inadeguato rispetto a quanto necessario a sorreggere una censura di lesione del riparto di competenze legislative e regionali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/08/2004  n. 14  art. 22  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte