Sentenza 433/2005 (ECLI:IT:COST:2005:433)
Massima numero 29983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
28/11/2005; Decisione del
28/11/2005
Deposito del 02/12/2005; Pubblicazione in G. U. 07/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 433/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA – PENSIONI DEI SANITARI – TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INDIRETTO E DI RIVERSIBILITÀ – EQUIPARAZIONE AGLI ORFANI MINORENNI DEGLI ORFANI MAGGIORENNI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ – MANCATA PREVISIONE – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI ORDINAMENTI PREVIDENZIALI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 433/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA – PENSIONI DEI SANITARI – TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INDIRETTO E DI RIVERSIBILITÀ – EQUIPARAZIONE AGLI ORFANI MINORENNI DEGLI ORFANI MAGGIORENNI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ – MANCATA PREVISIONE – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI ORDINAMENTI PREVIDENZIALI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli organi maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Alla luce, infatti, del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la regola della non confrontabilità” dei sistemi previdenziali “incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza”, la Corte è già pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, escludendo, in tal modo, dall’istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni.
- V. citate, sentt. nn. 454 del 1992 e 366 del 1988.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli organi maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Alla luce, infatti, del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la regola della non confrontabilità” dei sistemi previdenziali “incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza”, la Corte è già pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, escludendo, in tal modo, dall’istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni.
- V. citate, sentt. nn. 454 del 1992 e 366 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/07/1939
n. 1035
art. 30
co.
legge
06/07/1939
n. 1035
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte