Sentenza 437/2005 (ECLI:IT:COST:2005:437)
Massima numero 29988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Titolo
SENT. 437/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - MOTIVAZIONE NON IMPLAUSIBILE - AMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 437/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - MOTIVAZIONE NON IMPLAUSIBILE - AMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte costituita per inadeguata ed insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza: infatti, la questione prospettata attiene alla legittimazione passiva nei giudizi a quibus e non è, pertanto, implausibile la motivazione dei rimettenti che ne hanno affermato la rilevanza a prescindere dall’accertamento della fondatezza delle pretese degli attori.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte costituita per inadeguata ed insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza: infatti, la questione prospettata attiene alla legittimazione passiva nei giudizi a quibus e non è, pertanto, implausibile la motivazione dei rimettenti che ne hanno affermato la rilevanza a prescindere dall’accertamento della fondatezza delle pretese degli attori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte