Sentenza 437/2005 (ECLI:IT:COST:2005:437)
Massima numero 29990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  30/11/2005;  Decisione del  30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  29988  29989  29991


Titolo
SENT. 437/05 C. REGIONE LIGURIA - SANITÀ PUBBLICA - UNITÀ SANITARIE LOCALI -TRASFORMAZIONE IN AZIENDE SANITARIE LOCALI - SOPPRESSIONE DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE PASSIVITÀ PUR IN PENDENZA DI GIUDIZI - LESIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE STATALE DELLA DISTINZIONE DELLE GESTIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ALTRI PROFILI DI CENSURA.

Testo
Illegittimità costituzionale - per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti – dell’art. 1 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, che prevede la cessazione delle gestioni liquidatorie delle passività delle unità sanitarie locali, ancorchè oggetto di giudizi in corso: detta norma, infatti, unitamente all’art. 2, comma 1, che stabilisce il trasferimento in capo alle aziende di tutti i rapporti giuridici che facevano capo alle unità sanitarie locali (e all’art. 3, che, nell’indicare i mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, si riferisce a stanziamenti destinati non solo all’estinzione delle passività pregresse ma anche al ripiano di disavanzo degli esercizi 1995-1996), confonde esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi facenti capo alle aziende, e, pertanto, non assicurando la separazione fra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende, non è conforme ai principi fondamentali della legislazione statale.

- Con sentenza n. 89/2000, citata, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della Regione Basilicata che avevano individuato nelle aziende sanitarie locali i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali, in quanto, pur stabilendo il passaggio dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali in capo alle aziende di nuova istituzione, prevedevano meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione fra le diverse masse patrimoniali. Sul punto v., anche, sentenze n. 357/1993, n. 222/1994 e n. 416/1995, citate.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/03/2000  n. 26  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1994  n. 724  art. 6    co. 1