Sentenza 437/2005 (ECLI:IT:COST:2005:437)
Massima numero 29991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Titolo
SENT. 437/05 D. REGIONE LIGURIA - SANITÀ PUBBLICA - UNITÀ SANITARIE LOCALI - TRASFORMAZIONE IN AZIENDE SANITARIE LOCALI - TRASFERIMENTO DI TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI E DEI GIUDIZI PENDENTI IN CAPO ALLE NEOISTITUITE AZIENDE - NECESSITÀ DI SEPARAZIONE TRA LA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE PASSIVITÀ E L’ORDINARIA ATTIVITÀ DELLE AZIENDE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ASSORBIMENTO DEGLI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
SENT. 437/05 D. REGIONE LIGURIA - SANITÀ PUBBLICA - UNITÀ SANITARIE LOCALI - TRASFORMAZIONE IN AZIENDE SANITARIE LOCALI - TRASFERIMENTO DI TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI E DEI GIUDIZI PENDENTI IN CAPO ALLE NEOISTITUITE AZIENDE - NECESSITÀ DI SEPARAZIONE TRA LA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE PASSIVITÀ E L’ORDINARIA ATTIVITÀ DELLE AZIENDE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ASSORBIMENTO DEGLI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
Testo
Illegittimità costituzionale - per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti – dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti. Detta norma, unitamente all’art. 1, che dichiara la cessazione delle gestioni liquidatorie alla data di entrata in vigore della legge (e all’art. 3, che, nell’indicare i mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, si riferisce a stanziamenti destinati non solo all’estinzione delle passività pregresse ma anche al ripiano di disavanzo degli esercizi 1995-1996), confonde esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi facenti capo alle aziende e, pertanto, non assicurando la separazione fra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende, non è conforme ai principi fondamentali della legislazione statale.
- Con sentenza n. 89/2000, citata, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della Regione Basilicata che avevano individuato nelle aziende sanitarie locali i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali, in quanto, pur stabilendo il passaggio dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali in capo alle aziende di nuova istituzione, prevedevano meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione fra le diverse masse patrimoniali. Sul punto v., anche, sentenze n. 357/1993, n. 222/1994 e n. 416/1995, citate.
Illegittimità costituzionale - per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti – dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti. Detta norma, unitamente all’art. 1, che dichiara la cessazione delle gestioni liquidatorie alla data di entrata in vigore della legge (e all’art. 3, che, nell’indicare i mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, si riferisce a stanziamenti destinati non solo all’estinzione delle passività pregresse ma anche al ripiano di disavanzo degli esercizi 1995-1996), confonde esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi facenti capo alle aziende e, pertanto, non assicurando la separazione fra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende, non è conforme ai principi fondamentali della legislazione statale.
- Con sentenza n. 89/2000, citata, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della Regione Basilicata che avevano individuato nelle aziende sanitarie locali i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali, in quanto, pur stabilendo il passaggio dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali in capo alle aziende di nuova istituzione, prevedevano meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione fra le diverse masse patrimoniali. Sul punto v., anche, sentenze n. 357/1993, n. 222/1994 e n. 416/1995, citate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/03/2000
n. 26
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1994
n. 724
art. 6
co. 1