Sentenza 439/2005 (ECLI:IT:COST:2005:439)
Massima numero 29993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
29994
Titolo
SENT. 439/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
SENT. 439/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
Testo
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per difetto di rilevanza nel giudizio a quo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si applica la norma (art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) che prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi. Infatti, il rimettente riferisce che, nella specie, il professionista è deceduto senza aver raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia e che, non essendosi cancellato dall’albo e non avendo presentato la relativa domanda, non aveva maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Con motivazione non implausibile, quindi, il giudice a quo conclude che, qualora non esistesse la norma impugnata, la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione dei contributi versati dal de cuius.
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per difetto di rilevanza nel giudizio a quo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si applica la norma (art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) che prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi. Infatti, il rimettente riferisce che, nella specie, il professionista è deceduto senza aver raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia e che, non essendosi cancellato dall’albo e non avendo presentato la relativa domanda, non aveva maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Con motivazione non implausibile, quindi, il giudice a quo conclude che, qualora non esistesse la norma impugnata, la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione dei contributi versati dal de cuius.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte