Sentenza 439/2005 (ECLI:IT:COST:2005:439)
Massima numero 29994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
29993
Titolo
SENT. 439/05 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CESSAZIONE DALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA SENZA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 439/05 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CESSAZIONE DALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA SENZA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si applica la norma (art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) che prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi. Infatti, mentre la ricongiunzione è istituto di carattere generale, ancorché diversamente disciplinato per lavoratori dipendenti e liberi professionisti, l’istituto della restituzione dei contributi è di carattere eccezionale, previsto solo a favore di determinate categorie di professionisti. La domanda di ricongiunzione, irrevocabile con la formale accettazione o con il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto, determina l’unificazione irreversibile di somme di diversa provenienza e la creazione di una posizione previdenziale nuova: la riconducibilità della domanda ad una libera scelta dell’assicurato e il carattere eccezionale della restituzione dei contributi fanno sì che, qualora la facoltà di ricongiunzione venga esercitata, non possa essere affermata l’irragionevolezza della scelta legislativa di far rivivere la regola generale, ossia quella dell’inesistenza di un diritto alla restituzione.
- Sulla eccezionalità dell’istituto della restituzione v., citata, sent. n. 404 del 2000.
- V., altresì, citata, sent. n. 390 del 1995, secondo cui, in un sistema solidaristico, la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si applica la norma (art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) che prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi. Infatti, mentre la ricongiunzione è istituto di carattere generale, ancorché diversamente disciplinato per lavoratori dipendenti e liberi professionisti, l’istituto della restituzione dei contributi è di carattere eccezionale, previsto solo a favore di determinate categorie di professionisti. La domanda di ricongiunzione, irrevocabile con la formale accettazione o con il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto, determina l’unificazione irreversibile di somme di diversa provenienza e la creazione di una posizione previdenziale nuova: la riconducibilità della domanda ad una libera scelta dell’assicurato e il carattere eccezionale della restituzione dei contributi fanno sì che, qualora la facoltà di ricongiunzione venga esercitata, non possa essere affermata l’irragionevolezza della scelta legislativa di far rivivere la regola generale, ossia quella dell’inesistenza di un diritto alla restituzione.
- Sulla eccezionalità dell’istituto della restituzione v., citata, sent. n. 404 del 2000.
- V., altresì, citata, sent. n. 390 del 1995, secondo cui, in un sistema solidaristico, la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/1990
n. 45
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte