Sentenza 440/2005 (ECLI:IT:COST:2005:440)
Massima numero 29996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  30/11/2005;  Decisione del  30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  29995  33360


Titolo
SENT. 440/05 B. PROCEDIMENTO CIVILE - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - SUPPOSTA COINCIDENZA DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL NUOVO ISTITUTO RISPETTO A QUELLI DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DELLA GARANZIA DELLA LIBERTÀ E AUTODETERMINAZIONE DEI SINGOLI E DELLA PERSONALITÀ DEL DISABILE NEI RAPPORTI ECONOMICI E GIURIDICI - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione muovono dall'erroneo presupposto che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno possa coincidere con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Viceversa, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.

- Sulla legittimazione del giudice tutelare a sollevare questioni di legittimità costituzionale v., citate, sent. n. 464 del 1997 e ordd. n. 293 del 1993, n. 65 del 1991 e n. 133 del 1990.





Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 404  co. 

codice civile    n.   art. 405  co. 

codice civile    n.   art. 405  co. 

codice civile    n.   art. 409  co. 

 09/01/2004  n. 6  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte