Sentenza 441/2005 (ECLI:IT:COST:2005:441)
Massima numero 29999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Titolo
SENT. 441/05 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COMUNICAZIONE AL MINISTERO COMPETENTE - MANCATA PREVISIONE DELLO STRUMENTO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO, RITENUTO PIÙ IDONEO - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO E DEL CONTRADDITTORIO, QUALE PRESUPPOSTO DEL GIUSTO PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 441/05 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COMUNICAZIONE AL MINISTERO COMPETENTE - MANCATA PREVISIONE DELLO STRUMENTO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO, RITENUTO PIÙ IDONEO - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO E DEL CONTRADDITTORIO, QUALE PRESUPPOSTO DEL GIUSTO PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La forma di comunicazione prescelta dalla norma censurata (strumento della comunicazione) appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, nel senso che, al pari della notificazione, costituisce mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost, e del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” ex art. 111, secondo comma, Cost, ma a condizione che la si integri nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l’atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l’articolazione tempestiva dei mezzi di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione, dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il quale prescrive testualmente:” il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all’uopo designa”.
La forma di comunicazione prescelta dalla norma censurata (strumento della comunicazione) appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, nel senso che, al pari della notificazione, costituisce mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost, e del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” ex art. 111, secondo comma, Cost, ma a condizione che la si integri nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l’atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l’articolazione tempestiva dei mezzi di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione, dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il quale prescrive testualmente:” il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all’uopo designa”.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
17/08/1907
n. 642
art. 91
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte