Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Erogazione di farmaci - Competenza legislativa esclusiva statale - Punti di contatto con la materia della tutela della salute, cui è da ricondurre l'organizzazione del servizio farmaceutico, in regime di competenza ripartita tra Stato e Regioni - Impossibilità, per le Regioni sottoposte a piano di rientro, di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto ai LEA. (Classif. 231006).
L'erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di uguaglianza sull'intero territorio nazionale, allo scopo di evitare che, in parti di esso, gli utenti debbano, in ipotesi, assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Si è, dunque, in presenza di una competenza legislativa esclusiva statale, anche se la materia presenta possibili punti di contatto con altri ambiti materiali, quali anzitutto la tutela della salute, cui è da ricondurre l'organizzazione del servizio farmaceutico, in regime di competenza ripartita tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (Precedenti: S. 330/2011 - mass. 35995; S. 8/2011 - mass. 35233; S. 387/2007 - mass. 31825; S. 87/2006 - mass. 30231; S. 282/2002 - mass. 27187).
La competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei LEA non preclude alle Regioni di prevedere livelli ulteriori di tutela, purché non siano regioni assoggettate a piano di rientro. (Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45164; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 91/2020 - mass. 43521; S. 115/2012 - mass. 36308).