Sentenza 444/2005 (ECLI:IT:COST:2005:444)
Massima numero 30002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 13/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 444/05. PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO - PENSIONE - PIGNORABILITÀ PER CREDITI NON ALIMENTARI - ESCLUSIONE TOTALE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLE PENSIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI PARZIALMENTE PIGNORABILI, E CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 444/05. PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO - PENSIONE - PIGNORABILITÀ PER CREDITI NON ALIMENTARI - ESCLUSIONE TOTALE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLE PENSIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI PARZIALMENTE PIGNORABILI, E CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Lo 'status' giuridico dei notai, infatti, non è idoneo a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati, in quanto, posto che l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una ed all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.
- Sulla pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni spettanti ai notai v., citata, sentenza n. 155/1987.
- Sulle pensioni erogate dall’INPS v., citata, sentenza n. 506/2002.
Illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Lo 'status' giuridico dei notai, infatti, non è idoneo a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati, in quanto, posto che l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una ed all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.
- Sulla pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni spettanti ai notai v., citata, sentenza n. 155/1987.
- Sulle pensioni erogate dall’INPS v., citata, sentenza n. 506/2002.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
27/05/1923
n. 1324
art. 12
co.
legge
17/04/1925
n. 473
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte