Sentenza 445/2005 (ECLI:IT:COST:2005:445)
Massima numero 30003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 13/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 445/05. REGIONE LIGURIA - DELIBERAZIONE STATUTARIA - REFERENDUM POPOLARE PREVISTO DALL’ART. 123, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA DI PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE INCIDENTE SULLA DELIBERAZIONE STATUTARIA - PERDITA DI EFFICACIA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE GIÀ INIZIATE, LIMITATAMENTE ALLE PARTI COLPITE DALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE SECONDO CUI IL REFERENDUM HA AD OGGETTO SOLTANTO L’INTERA DELIBERA STATUTARIA E NON SINGOLE NORME O PARTI DI ESSA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 445/05. REGIONE LIGURIA - DELIBERAZIONE STATUTARIA - REFERENDUM POPOLARE PREVISTO DALL’ART. 123, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA DI PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE INCIDENTE SULLA DELIBERAZIONE STATUTARIA - PERDITA DI EFFICACIA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE GIÀ INIZIATE, LIMITATAMENTE ALLE PARTI COLPITE DALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE SECONDO CUI IL REFERENDUM HA AD OGGETTO SOLTANTO L’INTERA DELIBERA STATUTARIA E NON SINGOLE NORME O PARTI DI ESSA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 123, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, limitatamente alle parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”. La norma, nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria, si scontra con il disposto dell’art. 123, terzo comma, Cost., il cui tenore letterale rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti: pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché, sia nel caso di illegittimità totale che nel caso di illegittimità parziale, le operazioni del procedimento referendario compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. La dichiarazione di illegittimità deve, peraltro, essere limitata alle sole parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”, che danno erroneamente per ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria.
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 123, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, limitatamente alle parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”. La norma, nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria, si scontra con il disposto dell’art. 123, terzo comma, Cost., il cui tenore letterale rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti: pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché, sia nel caso di illegittimità totale che nel caso di illegittimità parziale, le operazioni del procedimento referendario compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. La dichiarazione di illegittimità deve, peraltro, essere limitata alle sole parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”, che danno erroneamente per ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/12/2004
n. 31
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
co. 3
Altri parametri e norme interposte