Ordinanza 447/2005 (ECLI:IT:COST:2005:447)
Massima numero 30005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 13/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 447/05. STRANIERO - INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO - ARRESTO OBBLIGATORIO - CONSUMAZIONE DEL REATO E APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE PRIMA CHE SIA ESAURITA CON DECISIONE IRREVOCABILE L’OPPOSIZIONE EVENTUALMENTE PROPOSTA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DI PARTECIPARE AL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO ESPULSIVO - QUESTIONI SOLLEVATE DA GIUDICE CHE NON DEVE FARE APPLICAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 447/05. STRANIERO - INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO - ARRESTO OBBLIGATORIO - CONSUMAZIONE DEL REATO E APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE PRIMA CHE SIA ESAURITA CON DECISIONE IRREVOCABILE L’OPPOSIZIONE EVENTUALMENTE PROPOSTA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DI PARTECIPARE AL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO ESPULSIVO - QUESTIONI SOLLEVATE DA GIUDICE CHE NON DEVE FARE APPLICAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede «che il reato ivi disciplinato si consuma in data antecedente all'inutile decorso del termine di sessanta giorni per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta», e dell'art. 14, comma 5-quinquies, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevede «che l'obbligatorietà dell'arresto» – per il reato dianzi indicato – «decorre da data antecedente all'inutile decorso del termine di giorni sessanta per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta». La questione, sollevata in sede di giudizio civile di opposizione a decreto prefettizio di espulsione, e cioè di un provvedimento che sta “a monte” dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato, ordine che, a sua volta, costituisce il presupposto del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, ha ad oggetto disposizioni delle quali il medesimo giudice non deve in alcun modo fare applicazione, tanto più che, essendo ora prevista l’esecuzione dell’espulsione, in via di principio, con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica e non essendo, conseguentemente, più richiesta nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione l’audizione dell’interessato, risulta del tutto implausibile il duplice assunto del remittente per cui, da un lato, la legge imporrebbe tuttora al giudice di sentire comunque personalmente l'interessato prima della decisione sul ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, e, dall'altro lato, l'elemento che impedirebbe tale audizione sarebbe rappresentato dalla mera previsione dell'arresto obbligatorio per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998: arresto che rappresenta, di contro, solo l'ultimo possibile anello della catena degli eventi prefigurati dal sistema normativo, presupponendo non solo che non sia stato possibile accompagnare immediatamente lo straniero alla frontiera, ma anche che lo straniero non abbia ottemperato, senza giustificato motivo, al conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, mentre la palese estraneità delle norme denunciate all'area decisionale del giudice rimettente esclude che debba farsi luogo alla restituzione degli atti al predetto giudice, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dei sopravvenuti mutamenti che hanno interessato le norme stesse.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede «che il reato ivi disciplinato si consuma in data antecedente all'inutile decorso del termine di sessanta giorni per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta», e dell'art. 14, comma 5-quinquies, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevede «che l'obbligatorietà dell'arresto» – per il reato dianzi indicato – «decorre da data antecedente all'inutile decorso del termine di giorni sessanta per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta». La questione, sollevata in sede di giudizio civile di opposizione a decreto prefettizio di espulsione, e cioè di un provvedimento che sta “a monte” dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato, ordine che, a sua volta, costituisce il presupposto del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, ha ad oggetto disposizioni delle quali il medesimo giudice non deve in alcun modo fare applicazione, tanto più che, essendo ora prevista l’esecuzione dell’espulsione, in via di principio, con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica e non essendo, conseguentemente, più richiesta nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione l’audizione dell’interessato, risulta del tutto implausibile il duplice assunto del remittente per cui, da un lato, la legge imporrebbe tuttora al giudice di sentire comunque personalmente l'interessato prima della decisione sul ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, e, dall'altro lato, l'elemento che impedirebbe tale audizione sarebbe rappresentato dalla mera previsione dell'arresto obbligatorio per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998: arresto che rappresenta, di contro, solo l'ultimo possibile anello della catena degli eventi prefigurati dal sistema normativo, presupponendo non solo che non sia stato possibile accompagnare immediatamente lo straniero alla frontiera, ma anche che lo straniero non abbia ottemperato, senza giustificato motivo, al conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, mentre la palese estraneità delle norme denunciate all'area decisionale del giudice rimettente esclude che debba farsi luogo alla restituzione degli atti al predetto giudice, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dei sopravvenuti mutamenti che hanno interessato le norme stesse.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte