Ordinanza 448/2005 (ECLI:IT:COST:2005:448)
Massima numero 30006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
30/11/2005; Decisione del
30/11/2005
Deposito del 13/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 448/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - DECURTAZIONE DEI PUNTI - INAPPLICABILITÀ DELLA MISURA LADDOVE SIA PREVISTA LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA PATENTE - QUESTIONE FORMULATA IN MODO OSCURO E INCOMPRENSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 448/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - DECURTAZIONE DEI PUNTI - INAPPLICABILITÀ DELLA MISURA LADDOVE SIA PREVISTA LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA PATENTE - QUESTIONE FORMULATA IN MODO OSCURO E INCOMPRENSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione, là dove la norma di cui al comma 1-bis, secondo alinea, stabilisce che le «disposizioni del presente comma» – secondo cui, qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni di norme stradali comportanti l'applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida, siffatta misura potrà, al più, interessare «un massimo di quindici punti» – «non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente», e il comma 2 del medesimo articolo fissa in trenta giorni il termine per la comunicazione dei dati del trasgressore» e stabilisce i criteri per l'accertamento del trasgressore stesso. L’ordinanza di rimessione, a prescindere dal rilievo che – con sentenza n. 27 del 2005, successiva ad essa – la disposizione di cui all’art. 126, comma 2, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, si connota per la scarsa chiarezza dell'esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, mentre «la chiarezza dell'esposizione costituisce requisito necessario per una adeguata valutazione in ordine sia alla rilevanza che alla fondatezza della questione».
- Sulla chiarezza della esposizione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni, quale requisito di ammissibilità delle questioni stesse, v. la citata ordinanza n. 217/2003.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione, là dove la norma di cui al comma 1-bis, secondo alinea, stabilisce che le «disposizioni del presente comma» – secondo cui, qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni di norme stradali comportanti l'applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida, siffatta misura potrà, al più, interessare «un massimo di quindici punti» – «non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente», e il comma 2 del medesimo articolo fissa in trenta giorni il termine per la comunicazione dei dati del trasgressore» e stabilisce i criteri per l'accertamento del trasgressore stesso. L’ordinanza di rimessione, a prescindere dal rilievo che – con sentenza n. 27 del 2005, successiva ad essa – la disposizione di cui all’art. 126, comma 2, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, si connota per la scarsa chiarezza dell'esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, mentre «la chiarezza dell'esposizione costituisce requisito necessario per una adeguata valutazione in ordine sia alla rilevanza che alla fondatezza della questione».
- Sulla chiarezza della esposizione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni, quale requisito di ammissibilità delle questioni stesse, v. la citata ordinanza n. 217/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte