Sentenza 449/2005 (ECLI:IT:COST:2005:449)
Massima numero 30008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  12/12/2005;  Decisione del  12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30007  30009  30010


Titolo
SENT. 449/05 B. RICORSO REGIONALE - QUESTIONE PROSPETTATA IN RELAZIONE AD UNA SOLTANTO DELLE INTERPRETAZIONI POSSIBILI DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ASSERITA INAMMISSIBILITÀ DI UNA CENSURA SOLLEVATA IN VIA MERAMENTE IPOTETICA - REIEZIONE.

Testo
Deve essere disattesa la censura con la quale la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 perché sollevata in via meramente ipotetica, dal momento che, a differenza di quanto accade nel giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate. Poiché nella specie il testo della disposizione impugnata consente, fra le altre, l’interpretazione censurata, non vi è ostacolo all’esame del merito.
- V., citate, sentt. n. 412 del 2004, n. 228 del 2003, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 242 del 1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte