Sentenza 449/2005 (ECLI:IT:COST:2005:449)
Massima numero 30010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  12/12/2005;  Decisione del  12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30007  30008  30009


Titolo
SENT. 449/05 D. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2004 - SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE CHE SI RECHI IN MISSIONE O PARTECIPI A RIUNIONI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA - RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AEREO NELLA (SOLA) CLASSE ECONOMICA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INTRODUZIONE DI NORMA STATALE DI DETTAGLIO, ANZICHÉ DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE, IN MATERIA DI "COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA", CON INDEBITA INVASIONE DELL’AREA RISERVATA ALLE AUTONOMIE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI- ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dell’art. 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni. La norma de qua stabilisce che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – compreso, quindi, il personale delle Regioni - che si rechi all’estero per ragioni di servizio nell’ambito dell’Unione europea o per conto di essa, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle sole spese di viaggio aereo nella classe economica: la previsione, da parte di legge statale quale quella oggetto di censura, di limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve, perciò, in un’indebita invasione dell’aerea riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, cui la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungerli.
- V., citate, sentt. n. 417 del 2005 e n. 36 e 390 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 75

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte