Sentenza 450/2005 (ECLI:IT:COST:2005:450)
Massima numero 30011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  12/12/2005;  Decisione del  12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 450/05. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - PREVIDENZA E ASSISTENZA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - SANATORIA CONTRIBUTIVA AI FINI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE IMMESSO NEI RUOLI REGIONALI AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 64/76 CON ASSUNZIONE A CARICO DELLA STESSA REGIONE DEI RELATIVI ONERI - SANATORIA RIGUARDANTE DIPENDENTI REGIONALI ASSUNTI A CONTRATTO PER I PERIODI DI SERVIZIO PRESTATO ANTECEDENTEMENTE ALL’INQUADRAMENTO IN RUOLO - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE - VIOLAZIONE DESTINATA A PRODURRE EFFETTI SULLA DISCIPLINA PREVIDENZIALE APPLICATA DALL’INPDAP E, PERTANTO, AL DI FUORI DELLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA - IMPUGNATIVA PRIVA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE ED OMESSA CONSIDERAZIONE DEL COMPLESSIVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN CUI SI INSCRIVE LA LEGGE IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, della legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35, che riconosce ai dipendenti immessi nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64 il diritto alla sanatoria della posizione contributiva ai fini previdenziali per i periodi di servizio prestati presso la Regione Abruzzo antecedentemente all’inquadramento e già riconosciuti ai fini pensionistici: il ricorso introduttivo, infatti, nonostante individui le disposizioni della legge impugnata e le norme costituzionali presuntivamente vulnerate, è generico nel motivare le ragioni per cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità, tralasciando, segnatamente, ogni considerazione sul complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la legge censurata, non rispettando, così, il principio secondo cui il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma deve, altresì, contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta di incostituzionalità.

- V., citate, sentenze n. 360/2005, n. 213/2003, n. 384/1999, n. 261/1995, n. 85/1990.

- Con sentenza n. 384/1999, citata, la Corte ha affermato che l’esigenza di adeguata motivazione a sostegno dell’impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali, nei quali il giudice rimettente non assume propriamente il ruolo di un ricorrente e al quale si chiede, quanto al merito della questione, una valutazione limitata alla non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  12/10/2004  n. 35  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte